Cambia la formazione antincendio

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Cambia la formazione antincendio

Il 2 settembre 2021 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto sulla gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, che sostituisce il precedente D.M. 10 marzo 1998 sulla gestione e formazione antincendio sui luoghi di lavoro (sono abrogati l’art. 3, comma 1, lettera f) e gli articoli 5, 6 e 7 del D.M. 10 marzo 1998).

Il decreto entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero il 04 ottobre 2022. Tratta diversi aspetti, fornendo indicazioni su formazione, informazione, addetti antincendio e docenti.

Le principali novità sulla formazione degli addetti antincendio

Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendi o gestione delle emergenze (in genere denominati “Addetti Antincendio”) devono ricevere una specifica formazione. L’Allegato III del decreto riporta alcune novità in merito alla prima formazione e all’aggiornamento per gli addetti.

Una prima grande novità riguarda la cadenza dell’attività di aggiornamento degli addetti antincendio. Il decreto riporta, al comma 5 dell’art.5, che la frequenza di specifici corsi di aggiornamento ha cadenza almeno quinquennale e non più triennale come considerata finora.

Se al momento dell’entrata in vigore del decreto sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso, ovvero entro il 04/10/2023.

Eventuali corsi già programmati ai sensi del D.M. 10 marzo 1998 entro il 04/10/2022 potranno essere completati entro sei mesi (aprile 2023).

Cambiano le denominazioni dei corsi

Dal 04/10/2022 anche le denominazioni dei corsi di formazione per gli addetti antincendio cambieranno. Ai fini dell’organizzazione delle attività formative vengono comunque individuati tre gruppi di percorsi formativi in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio.

Da attività ad “alto rischio” si passerà ad attività di “livello 3”; da attività a “medio rischio” ad attività di “livello 2”; da attività a “basso rischio” ad attività di “livello 1”.

Nuove metodologie didattiche

Il decreto prevede che per l’attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, vengano utilizzate metodologie di apprendimento innovative.

La divulgazione dei contenuti formativi potrà essere veicolata da linguaggi multimediali e strumenti informatici. Sarà anche possibile sfruttare, oltre alla formazione in presenza, la formazione in videoconferenza (modalità di apprendimento sincrona).

Resta invece vietata la formazione in e-learning (modalità di apprendimento asincrona).

Introduzione dell’obbligo di esercitazioni pratiche

Per ciascun livello di attività è prevista una parte pratica da svolgere in presenza.

È stata eliminata la possibilità per le attività di livello 1 (rischio basso) di ricorrere ad ausili multimediali da usare in aula al posto della parte pratica in presenza.

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